Montelepre. Anche i legali di Candela replicano ai commissari: “affermazioni sopra le righe”

Non si placano le polemiche dopo le dichiarazioni dei Commissari straordinari di Montelepre sulla riammissione in servizio di Domenico Puntorno e Vincenzo Candela, i due dipendenti messi in mobilità dai vertici del municipio e poi “riassunti” grazie a due sentenze del CGA. Dopo la replica degli avvocati di Puntorno, oggi intervengono anche le due avvocatesse che hanno assistito Candela, Maria Beatrice Miceli  e Raffaella Sara Russo,

«Con la presente nota, i sottoscritti avvocati, difensori del rag. Vincenzo Candela nel giudizio proposto contro il Comune di Montelepre avverso gli atti del procedimento culminato con il collocamento in disponibilità del suddetto dipendente comunale, ritengono doveroso, a seguito della diffusione, da parte della commissione straordinaria, del comunicato stampa del giorno 8 settembre 2015, rendere i chiarimenti che seguono e che vengono forniti a beneficio della corretta percezione, da parte dell’opinione pubblica, di quanto accaduto.

Non è corretto ciò che si legge nel citato comunicato stampa, ossia che la riammissione in servizio del Candela sarebbe dovuta “soltanto a ragioni economiche personali” e che “nulla riguarda la misura della mobilità o del licenziamento”.

È noto invero – e stupisce che gli alti funzionari prefettizi che compongono la commissione non prendano in considerazione tale basilare principio di diritto – che la sospensione dell’efficacia dei provvedimenti amministrativi (quali quelli adottati dalla commissione in pregiudizio del rag. Candela e dell’ing. Puntorno) può essere collegialmente disposta da un organo giudiziario solo in considerazione della fondatezza dei profili di illegittimità rilevati in ricorso.

Ai fini dell’accoglimento della domanda di sospensione, infatti, è necessaria la concomitante sussistenza di due elementi: la ragionevole fondatezza dei motivi di ricorso (cioè la sussistenza dei vizi dei provvedimenti impugnati, esposti nell’interesse del Candela nell’atto introduttivo del giudizio) ed il pericolo di un danno grave ed irreparabile, consistente, nel caso di specie, nelle difficoltà economiche cui il ricorrente sarebbe andato incontro qualora la riduzione stipendiale si fosse protratta.
I Signori Giudici del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (in due differenti occasioni e riuniti in diverse composizioni) hanno, dunque, accolto entrambe le istanze cautelari (quella proposta dal rag. Candela e quella proposta dall’ing. Puntorno) in ragione della compresenza dei due detti elementi e, quindi, nella ritenuta fondatezza dei gravissimi profili di illegittimità denunciati avverso i provvedimenti adottati dalla Commissione.

Il fatto che l’ordinanza spenda maggiori considerazioni in ordine alla sussistenza del periculum in mora (cioè del danno grave ed irreparabile), dunque, non significa che difetti l’ulteriore requisito del fumus boni iuris (ossia dell’apparente fondatezza del ricorso), in assenza del quale la sospensiva non avrebbe potuto essere concessa.

Alla luce di tali considerazioni, dunque, appaiono impropri i giudizi espressi dai commissari nel citato comunicato stampa e certamente “sopra le righe” i toni utilizzati nei confronti del massimo organo della Giustizia Amministrativa, ancor di più ove si consideri che vengono espressi
da massimi ed autorevoli rappresentanti dell’Amministrazione (i signori componenti della Commissione Prefettizia, nominati dal signor Presidente della Repubblica), tenuti più di chicchessia all’assoluto rispetto degli organi giurisdizionali e delle loro pronunce.

Appare fuorviante, inoltre, accostare l’interesse al buongoverno ed al percorso di legalità e di riorganizzazione che il Comune avrebbe intrapreso all’allontanamento dagli uffici comunali del Candela, posto che egli nulla ha a che vedere con le ragioni del commissariamento del Comune ed il cui collocamento in disponibilità, piuttosto, è stato ritenuto illegittimo dal Consiglio di Giustizia Amministrativa, sia pure alla luce della valutazione propria della fase cautelare del giudizio.

Infine, quanto alle somme che il Candela avrebbe percepito illegittimamente (secondo la tesi riportata nel comunicato stampa), si rappresenta che il recupero delle stesse da parte del Comune si fonda su motivazioni, tutte, errate, come il Candela ha già precisato al Comune attraverso plurimi scritti e come meglio sarà chiarito nell’ambito dell’ulteriore giudizio che lo stesso si appresta ad avviare e che egli confida possa avere esiti per lui ancora favorevoli.»

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