Montelepre, ordinanza del sindaco Crisci per prevenire incendi

Per prevenire il rischio di incendi che, a causa delle elevate temperature climatiche, potrebbero svilupparsi in aree incolte o abbandonate, infestate da sterpi ed arbusti, il sindaco di Montelepre, Maria Rita Crisci ha emanato un’ordinanza con la quale obbliga i proprietari e possessori a qualsiasi titolo, di aree libere, all’interno o all’esterno del centro abitato, di terreni boschivi, agricoli e non, di provvedere al diserbo ed alla pulizia delle stesse da qualsiasi materiale o rifiuto infiammabile e, comunque, alla rimozione di ogni elemento e condizione che rappresentino pericolo per l’igiene e la pubblica incolumità.

I cittadini interessati dal provvedimento, sono tenuti a realizzare lungo i confini con strade, sentieri ed edifici, adeguate piste tagliafuoco di larghezza non inferiore a 5 metri.

Fino al prossimo 31 ottobre, stante l’elevato rischio di incendi boschivi, in tutto il territorio comunale è assolutamente vietato: far brillare mine o usare esplosivi, in assenza di apposite autorizzazioni, licenze, nulla osta rilasciate dalle competenti Autorità; abbandonare sul terreno fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro materiale acceso o allo stato di brace o che, in ogni caso, possa innescare o propagare il fuoco; ai conducenti di veicoli dotati di marmitte catalitiche, di fermare il mezzo a caldo al di sopra di sterpi, materiale vegetale seccaginoso o, comunque, soggetto ad infiammarsi per le temperature elevate;

E’ divieto assoluto, all’interno delle aree boscate e campestri, usare apparecchi a fiamma o elettrici, per tagliare metalli nonché usare strumenti che producano faville o braci e sono vietati i giochi pirotecnici nei luoghi in cui la presenza o la vicinanza prossima di materiale vegetale secco o di altro materiale comunque infiammabile, possa determinare l’innesco e lo sviluppo di incendi.

I trasgressori rischiano sanzioni amministrative pecuniarie che variano da 50 a 500 euro.

Nell’ordinanza, viene invece consentita la combustione in loco di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco, soltanto nel periodo che va dal mese di novembre al mese di aprile di ogni anno, durante le ore antimeridiane, dall’alba fino alle 10,00 del mattino. Il quantitativo massimo giornaliero del materiale agricolo da bruciare, non deve superare i 3 mt. per ettaro, e la combustione è consentita in piccoli cumuli, occupanti ciascuno un’area non superiore ad un metro quadrato.

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