Emergenza coronavirus, nuova ordinanza regionale allenta la maglia delle restrizioni

Nuova ordinanza del governatore siciliano Nello Musumeci che allenta le maglie delle restrizioni nell’isola.

Nel dettaglio queste le DISPOSIZIONI GENERALI:


Art. 1
(recepimento delle disposizioni nazionali)
L’Ordinanza contingibile e urgente n°16 dell’11 aprile 2020 è efficace fino alla mezzanotte del 18 aprile 2020.
Nel territorio della Regione Siciliana hanno integrale efficacia le misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2020.
Le limitazioni di ingresso e uscita dal territorio della Regione Siciliana restano invariate e sono disciplinate dal decreto n.153 del 12 aprile 2020 del Ministro delle Infrastrutture e dei traporti, di concerto con il Ministro della Salute, e sue eventuali modificazioni e integrazioni.

TITOLO II
MISURE SPECIFICHE DI ATTUAZIONE DEL DPCM 10 APRILE 2020
Art. 2
(disposizioni in materia di trasporto pubblico)
Nei mezzi di trasporto pubblico urbano è consentito l’accesso ai passeggeri nella misura massima del 40% dei posti omologati e, comunque, garantendo il rispetto della distanza minima di un metro tra gli stessi. Lo spazio riservato al conducente del mezzo deve essere opportunamente delimitato.
Sono efficaci, inoltre, in materia di servizio di trasporto marittimo regionale, le disposizioni di cui all’articolo 4 e relativi allegati dell’Ordinanza n°5 del 13 marzo 2020.
Art. 3
(norme in materia di manutenzione e conduzione di terreni ed aree verdi)
È consentita, in quanto riconducibile a “situazione di necessità” finalizzata a sopperire alle esigenze alimentari ed ai lavori di manutenzione per la prevenzione degli incendi, l’attività non imprenditoriale necessaria per la conduzione di terreni agricoli e per la cura degli animali.
Per le finalità di cui al comma precedente, l’uscita nell’ambito del medesimo Comune o verso un Comune diverso da quello in cui attualmente si trova l’interessato, è consentita una sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare, ovvero ad un soggetto all’uopo delegato.
È, altresì, autorizzata l’attività di manutenzione di aree verdi e naturali, pubbliche e private.
Le attività di cui al presente articolo sono consentite solo nei giorni feriali.
Art. 4
(disposizioni in favore delle persone con disabilità)
È consentito, in caso di necessità, alle persone affette da disabilità intellettive, relazionali e/o motorie, con l’assistenza di un accompagnatore, compiere una uscita giornaliera di breve durata e in prossimità della propria abitazione.
Art. 5
(disposizioni in materia di animali di affezione)
Gli spostamenti con l’animale di affezione, per le sue esigenze fisiologiche, sono consentiti solamente in prossimità della abitazione.

TITOLO III
MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO PER I COMUNI DI AGIRA, SALEMI, TROINA E VILLAFRATI
Art. 6
(nuove disposizioni autorizzative in “zona rossa”)
Nei Comuni di Agira, Salemi, Troina e Villafrati è fatto divieto di accesso e di allontanamento dal territorio comunale, con mezzi di trasporto pubblici o privati, da parte di ogni soggetto ivi presente.
In deroga al superiore comma, è consentito il transito in ingresso e/o in uscita dal territorio comunale per gli operatori sanitari e socio-sanitari, per il personale impegnato nella assistenza alle attività inerenti l’emergenza, nonché per l’ingresso e l’uscita di prodotti alimentari, sanitari e di beni e/o servizi essenziali.
È consentito, inoltre, il transito in entrata ed in uscita nei Comuni di cui al presente articolo per garantire le attività necessarie alla cura e all’allevamento degli animali, nonché per le attività, imprenditoriali e non, in quanto connesse al ciclo biologico delle piante, anche per il sostentamento familiare. Le modalità attuative del presente comma sono quelle di cui all’articolo 3 della presente Ordinanza.
È consentito alle persone affette da grave patologia allontanarsi, con un accompagnatore, dal proprio Comune ed a farvi rientro per sottoporsi a trattamenti “salva vita”.
TITOLO IV
MISURE URGENTI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Art. 7
(norme sulla chiusura nei giorni festivi e autorizzazione alla consegna a domicilio)
È disposta la chiusura al pubblico di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati nei giorni domenicali e del 25 aprile e del 1° maggio. È fatta eccezione per le farmacie e per le edicole.
È, tuttavia, consentito nelle superiori giornate domenicali e festive il servizio di consegna a domicilio dei prodotti alimentari e dei combustibili per uso domestico e per riscaldamento.
Art. 8
(norme in materia di stabilimenti balneari)
È consentita l’attività di manutenzione, di montaggio e di allestimento degli stabilimenti balneari, nonché la pulizia della spiaggia di pertinenza.

L’impresa esecutrice è tenuta a garantire nelle aree di cantiere il rispetto delle normative di settore, il distanziamento sociale ed ogni altra misura finalizzata alla tutela dal contagio, avendo anche cura di interdire l’accesso ai non addetti ai lavori.
TITOLO V
MISURE URGENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE SANITARIA
Art. 9
(disposizioni per i soggetti che rientrano nel territorio della Regione)
Ferme le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 3, della presente Ordinanza, chiunque faccia ingresso in Sicilia ha l’obbligo di:
a) registrarsi sul sito internet www.siciliacoronavirus.it, compilando integralmente il modulo informatico previsto; rendere immediata dichiarazione attestante la presenza nell’Isola (comunicandone compiutamente l’indirizzo) al proprio Medico di Medicina Generale o al Pediatra di Libera Scelta, al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio nonché al proprio Comune di residenza o domicilio;
b) permanere in isolamento obbligatorio presso la propria residenza o domicilio, adottando una condotta improntata al distanziamento dai propri congiunti e/o coabitanti, curando di areare più volte al giorno i locali dell’abitazione.
I soggetti in isolamento non possono ricevere visite. E’ ammesso soltanto l’accesso di badanti e personale sanitario, a condizione che vengano adottate tutte le precauzioni e le cautele utili a evitare il contagio.
I soggetti in isolamento sono sottoposti a tampone rinofaringeo alla conclusione del termine di quarantena.
Il Dipartimento delle Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico dell’Assessorato della Salute della Regione Siciliana adotta le direttive del caso, secondo le modalità condivise con il Comitato Tecnico-Scientifico per l’emergenza coronavirus di cui alla disposizione n. 2 del 13 marzo 2020 del Presidente della Regione, quale Soggetto Attuatore ex O.C.D.P.C. n.630/2020, anche al fine di adeguare la disposizione di cui al comma che precede ad eventuali modalità di esame autorizzate dall’ISS.
Art. 10
(disposizioni per i soggetti positivi in stato di isolamento domiciliare)
I soggetti dei quali sia stata accertata la positività al contagio da Covid-19 hanno l’obbligo di:
a) comunicare le proprie condizioni di salute al Medico di Medicina Generale o al Pediatra di Libera Scelta e al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente, secondo le cadenze temporali fissate dai vigenti

protocolli di sorveglianza sanitaria;
b) permanere in isolamento rispetto agli altri componenti del proprio nucleo familiare, con l’adozione delle medesime cautele indicate all’art. 9, comma 1, lett. b) della presente ordinanza;
c) comunicare i nominativi dei propri conviventi, che le Aziende Sanitarie Provinciali provvedono a trasmettere in un apposito “elenco unico giornaliero” alle Prefetture competenti per territorio. L’inadempimento di tale disposizione integra l’ipotesi di grave violazione ex articolo 20, commi 6 e 7, della legge 5/2009.
Alle disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono tenuti i soggetti coabitanti per la durata di giorni quattordici, decorrenti dalla data di accertamento di positività del contagio. Essi sono sottoposti al tampone rinofaringeo a conclusione del suddetto periodo.
Sono esclusi dagli obblighi di cui al precedente comma i soli soggetti conviventi appartenenti alle Forze dell’ordine, alle Forze armate, al servizio sanitario (ivi compreso il personale amministrativo) per i quali non sia stato concesso il lavoro agile (c.d. smart working).
Art. 11
(regime di sorveglianza per lavoratori esenti ex lege dall’isolamento domiciliare)
Sono esonerati dall’osservanza degli obblighi di cui all’articolo 9 gli appartenenti alle seguenti categorie:
a) operatori sanitari pubblici e privati e quelli dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n.146;
b) appartenenti alle Forze dell’ordine, alle Forze armate, il personale appartenente ai ruoli della Magistratura, i titolari di cariche parlamentati e di governo;
c) autotrasportatori e personale delle imprese che assicurano la continuità della filiera agro-alimentare e sanitaria;
d) lavoratori pendolari e gli equipaggi dei mezzi di trasporto;
e) il personale delle imprese di opere e servizi connessi alle attività di cui all’allegato 3 del DPCM del 10 aprile 2020 é sottoposto al regime di sorveglianza sanitaria in luogo della quarantena obbligatoria. Le modalità di esecuzione della suddetta sorveglianza e di svolgimento delle attività lavorative, con adeguata protezione individuale e collettiva, sono disciplinate con Decreto dell’Assessore per la Salute, previo parere del Comitato Tecnico-Scientifico per l’emergenza coronavirus.
Nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per Covid-19, i soggetti di cui al comma 1 sospendono l’attività e provvedono ad informare il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente ponendosi immediatamente in isolamento presso la propria residenza/domicilio.

Art. 12
(disposizioni inerenti l’attraversamento dello Stretto di Messina)
Gli spostamenti dei passeggeri via mare da Messina per Villa San Giovanni e Reggio Calabria e viceversa sono disciplinati dai provvedimenti adottati dal Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della Salute, tenuto conto dell’andamento epidemiologico nell’Isola.
I lavoratori pendolari che attraversano lo Stretto di Messina devono compilare il modello di cui all’allegato 1 alla presente ordinanza e trasmetterlo al Dipartimento di Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana, a mezzo mail al seguente indirizzo: lavoratoripendolari@protezionecivilesicilia.it. Entro le 24 ore successive all’invio della dichiarazione, il modello verrà restituito alla mail di provenienza con il “visto” di autorizzazione. Esso dovrà essere esibito all’atto dell’imbarco al personale addetto al controllo. Copia di ciascuna dichiarazione verrà inoltrata alla Prefettura di Messina ed al Comune di residenza del richiedente.
Le dichiarazioni di cui al comma che precede dovranno pervenire al Dipartimento di Protezione Civile a partire dal giorno 20 aprile 2020. I relativi controlli saranno previsti dalla prima corsa del giorno 22 aprile 2020.
Il Coordinatore dell’Unità di Crisi Sanitaria Metropolitana di Messina, di concerto con l’ASP territorialmente competente, prosegue con le attività di controllo sanitario agli approdi della Rada San Francesco, della Stazione Marittima e di Tremestieri, nel medesimo Comune.
Il personale medico impegnato nello svolgimento dei suddetti controlli, i cui costi sono a valere sulla contabilità emergenziale, è posto nella disponibilità dei turni di sorveglianza organizzati dalla ASP. Gli effetti delle assunzioni del personale sanitario hanno efficacia fino al termine dello stato di emergenza, per come dichiarato dal Governo nazionale.
Rimangono in vigore le convenzioni stipulate con le strutture alberghiere ai sensi dell’ordinanza n. 10 del 23 marzo 2020. Ai soggetti previsti dalla predetta Ordinanza si aggiungono i soggetti che non abbiano la possibilità obiettiva di condurre l’isolamento obbligatorio nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 9, co. 1 lett. b).
TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI
Art. 13
(Coordinamento per le attività emergenziali)
Continua ad operare, presso la Presidenza della Regione Siciliana, il Coordinamento per le attività necessarie al contenimento della diffusione del Covid-19, istituito con Ordinanza n°2 del 26.02.2020.

Art. 14
(disposizioni sulla efficacia delle misure)
La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dalla legge vigente.
La presente ordinanza, con validità dal 19 aprile 2020 fino al 3 maggio 2020 compreso, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, anche con valore di notifica individuale, e sul sito internet istituzionale della Regione Siciliana. Essa, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti, ai Comuni e alle ASP. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Hide picture