Montelepre, sindaco rivendica legittimità nomina portavoce

“L’incarico di portavoce è stato adottato nel rispetto della normativa ad oggi vigente; eventuali determinazioni diverse verranno assunte nell’ipotesi di un mutamento del contesto normativo, nel presupposto del rigore a cui il sottoscritto ha sempre improntato la propria azione amministrativa”.
Scrive così in una nota il sindaco di Montelepre Giuseppe Terranova, intervenendo sulla richiesta di Ordine dei Giornalisti, Assostampa e Gus Sicilia di revocare in autotutela il provvedimento nelle more della decisione della Consulta che ha già discusso sulla questione di legittimità costituzionale dell’articolo 9 della legge regionale n.5 del 2021 che ha permesso di nominare portavoce soggetti non iscritti all’ordine dei giornalisti.
“Le disposizioni previste dall’art. 7 (portavoce) della legge n. 150/2000 – scrive Terranova nel documento – sono state attuate nell’’Ordinamento della Regione Sicilia con l’art. 127 della legge regionale n. 2/2002. Con la legge regionale 17/2004, in discordanza con la normativa nazionale, la Regione ha richiesto ai fini della nomina di portavoce, l’iscrizione all’ordine dei giornalisti. Il legislatore – si legge ancora nella nota – è ritornato sulla disciplina nuovamente con la recente L.R. 5/2021 con cui ha soppresso il riferimento all’iscrizione al predetto albo, allineando in tal modo la normativa regionale a quella nazionale. Relativamente al ricorso instaurato innanzi alla Corte Costituzionale – afferma Giuseppe Terranova – non risulta posto l’incidente di costituzionalità sulla norma in questione. Piuttosto nello stesso ricorso (ma relativamente alla disciplina degli esperti), si rileva che la Regione Sicilia sarebbe intervenuta illegittimamente su materie di competenza statale, su cui il legislatore costituzionale ha deciso di garantire una disciplina uniforme sull’intero territorio nazionale, “in modo da evitare ingiustificate disparità di trattamento. L’individuazione del portavoce nel Comune di Montelepre è stata effettuata in capo ad un soggetto professionalmente adeguato al ruolo di attuare un’attività di relazioni con gli organi di informazione in stretto collegamento con le amministrazioni. Tali caratteristiche – conclude il sindaco di Montelepre – come estesamente evidenziato dalla stessa Corte dei Conti, connotano il carattere fiduciario dell’incarico de quo”.
Tutto quindi resta invariato. Una cosa salta comunque agli occhi a prescindere dalla legittimità dell’atto rivendicata da Terranova, che tali dichiarazioni sono state sottoscritte e firmate dallo stesso primo cittadino che, a quanto pare ha tenuto conto dell’ammonimento dell’ordine dei giornalisti e dei sindacati di categoria e cioè che “dal comune di Montelepre non possono essere divulgati comunicati stampa anonimi, ovvero privi della firma del loro redattore o, siglati da un non giornalista per il quale si potrebbe configurare il reato di esercizio abusivo della professione in base all’articolo 348 del codice penale qualora l’estensore non sia iscritto all’ordine”. Ruolo quindi che in antitesi con il disciplinare di incarico adottato, il suo portavoce scelto non potrà mai svolgere.