San Cipirello, quattro dipendenti dell’azienda F. Mirto srl vincono causa contro azienda

Quattro operai, assistiti dalla Cgil,  vincono il ricorso nei confronti di un’azienda del settore igiene ambientale che non pagava ai dipendenti quanto dovuto rispetto a ferie, permessi, malattie,  maggiorazione per il lavoro festivo  e ad altre voci previste dal contratto di lavoro come buoni pasto e indennità lavaggio indumenti.  

   Il giudice del lavoro di Palermo, Fabio Montalto, ha condannato la società F. Mirto srl  di San Cipirello a pagare le differenze retributive dando così ragione ai lavoratori adibiti al servizio di smaltimento rifiuti di Monreale che, con la Fp Cgil,  nell’agosto del 2020, assistiti  dagli avvocati Pietro Vizzini  e Giovanna Corrao, avevano presentato ricorso per denunciare i mancati pagamenti degli importi,    

   Quattro cause già vinte, le prime su un totale di 23 denunce presentate la scorsa estate.  Con la sentenza della Sezione lavoro e previdenza del Tribunale di Palermo, emessa venerdì scorso, vengono  accolti i ricorsi dei quattro operai di Monreale con i quali si dimostra l’esistenza dei crediti, per un totale di poco più di 15 mila euro, attraverso i conteggi da cui risulta che i dipendenti non avevano percepito gli emolumenti.

   Ai giudici è bastato  analizzare i conteggi di parte  per dare ragione ai lavoratori. “Il diritto alla retribuzione per le ferie ed i permessi goduti dai lavoratori – si legge nella sentenza – tralasciando ogni superfluo riferimento normativo, emerge indiscutibilmente dalle buste paga allegate ai ricorsi, da cui risultano i giorni fruiti senza il corrispondente trattamento economico. La stessa considerazione vale per il lavoro festivo (…).  A identiche conclusioni, poi, deve giungersi con riguardo sia all’indennità lavaggio indumenti (calcolata per ogni giornata lavorativa risultante dalle buste paga), che ai buoni pasto (anch’essi spettanti per ciascuna giornata di lavoro). Nessun dubbio, infine, può sussistere circa il diritto dei lavoratori a vedersi retribuita l’assenza per malattia (…)”.

     I giudici non hanno avuto nessun dubbio, tanto da ritenere “superfluo” chiedere una perizia tecnica. Di contro, la società, chiamata in giudizio, è rimasta contumace non producendo alcuna difesa. “La società resistente – scrive il giudice –  va condannata al pagamento a ciascuno dei ricorrenti degli importi singolarmente chiesti, risultando del tutto superfluo (e inutilmente costoso) disporre apposita consulenza tecnico contabile d’ufficio viste sia l’analiticità dei conteggi di parte, che la condotta processuale tenuta dal datore di lavoro (rimasto contumace)”.

   La Fp Cgil, nel commentare positivamente l’esito della vertenza, lancia l’allarme denunciando una situazione a rischio irregolarità nel settore.    

    “Esprimiamo soddisfazione per questa prima sentenza  del giudice del  lavoro, che rende giustizia e ridà dignità a lavoratori che venivano sottopagati all’interno di un  servizio pubblico svolto da una ditta privata per conto del Comune di Monreale – dichiarano Andrea Gattuso e Valerio Lombardo, Fp Cgil Palermo – Il giudice, come scrive nella pronuncia,  ha ritenuto addirittura superfluo nominare un consulente per constatare la veridicità di quanto come Cgil ritenevamo fosse dovuto ai lavoratori. La sentenza  riconosce il valore dell’azione sindacale,  che ha portato all’attivazione di queste cause”. “Il settore dell’igiene ambientale – proseguono Gattuso e Lombardo – è un servizio di pubblica utilità, regolato da norme precise e da un contratto collettivo nazionale, che sono il punto di riferimento in termini di diritti. Diritti  che devono essere rispettati da tutte le aziende che si aggiudicano appalti nei diversi comuni della provincia di Palermo, dove non è difficile invece riscontrare simili irregolarità.  Non sono queste le uniche cause avviate che riguardano il non rispetto del contratto. Sono in corso altre vertenze legali e l’azione dell’Fp Cgil proseguirà,  laddove il contratto non venga  rispettato, al fine di ottenere che le aziende adempiano agli obblighi contrattuali e per rivendicare il rispetto pieno dei diritti dei lavoratori”.

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