Partinico, gli automezzi pignorati tornano al Comune
Non possono essere pignorati beni destinati ad un pubblico servizio. Il comune di Partinico riottiene la custodia dei 4 mezzi della polizia municipale. La locale sezione distaccata del Tribunale di Palermo, si è pronunciata sulla legittimità relativa al pignoramento di 3 auto ed un furgoncino in dotazione ai caschi bianchi, avvenuto lo scorso 30 dicembre, su richiesta del legale di una cittadina partinicese che aveva chiesto al Comune di Partinico ed ottenuto, ma solo sulla carta, da una sentenza, un risarcimento di 17 mila euro per un incidente subito a causa di una strada dissestata. La richiesta all’ufficiale giudiziario inoltrata dall’avvocato della ricorrente, scattò in seguito alla disputa sorta sui tempi di erogazione del risarcimento. Dopo il pignoramento, l’Ufficio Affari Legali del Comune di Partinico, ha disposto un ricorso per interruzione di pubblico servizio. Il pronunciamento da parte del Giudice della sezione distaccata di Partinico, Santo Sutera ha dichiarato sospesa la procedura esecutiva relativa al pignoramento dei mezzi della Polizia Municipale e chiusa la fase cautelare del procedimento giudiziario. Entro 60 giorni le parte interessata potrà introdurre il giudizio dinanzi al giudice competente per il merito. Soddisfatto per l’esito della sentenza il sindaco di Partinico Salvo Lo Biundo :”Si tratta di una sentenza che ci da ragione sull’illegittimità di questo pignoramento. Non si può interrompere un pubblico servizio come quello del controllo del territorio da parte della Polizia Municipale con tanta leggerezza. L’avvocato della ricorrente avrebbe potuto essere più conciliante nei confronti del Comune di Partinico.- Sottolinea ancora il Primo Cittadino – Avremmo potuto trovare tranquillamente un punto di incontro sui empi relativi all’erogazione del risarcimento che garantisco, verrà onorato. Ringrazio i dipendenti dell’ufficio Affari Legali e l’avvocato Anita Scalia per la rande professionalità che continuano a dimostrare quotidianamente”.


